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Doppia tassazione dividendi esteri: come recuperarla

Doppia tassazione dividendi esteri? Come richiedere all’amministrazione finanziaria italiana le ritenute subite presso altri Paesi in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni? Te lo spieghiamo noi.

In questo articolo vedremo insieme:

  1. Che cos’è la doppia imposizione – foreign tax credit sui dividendi di fonte estera
  2. Sentenza della Cassazione n. 25698/2022
  3. Sentenza di merito del 11 aprile 2024 n. 68/1/2024 C.G.T. I grado Siena
  4. Come recuperare la tassazione in eccesso subita alla fonte nello Stato che ha erogato il dividendo
  5. Come presentare istanza di rimborso
  6. Consulenza per la richiesta dell’istanza di rimborso
  7. Riferimenti normativi
  8. Che cos’è la doppia imposizione – foreign tax credit sui dividendi di fonte estera

Cos’è la doppia tassazione

Dopo circa due anni dalla pronuncia della Cassazione del 01/09/2022 n. 25698, le Corti di merito hanno finalmente recepito i principi indicati nella citata sentenza di legittimità, al contribuente spetta un credito d’imposta per le imposte prelevate all’estero sui dividendi di fonte estera.

Fino ad oggi, in linea generale, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia sono soggetti ad una doppia tassazione sui dividendi percepiti per mezzo di partecipazioni azionarie presso aziende situate all’estero:

  • Una prima tassazione viene prelevata alla fonte dallo Stato estero cui ha sede l’azienda che eroga il dividendo mediante un’aliquota che varia a seconda del Paese (esempio, Stati Uniti 15%);
  • Un secondo livello di tassazione si subisce nel Paese di residenza (Italia) tramite un’imposta sostitutiva del reddito pari al 26% del
    • valore lordo del dividendo percepito nel caso di attività finanziarie detenute in regime dichiarativo;
    • valore netto (cosiddetto Netto Frontiera) nel caso di attività finanziarie detenute in regime di risparmio amministrato.

Di fatto ad oggi si è sempre generato un fenomeno di doppia imposizione per questa categoria di reddito, in questi casi il contribuente si è sempre trovato in una situazione sfavorevole in contrasto con quanto affermato dall’articolo 165 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che disciplina il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero il quale prevede che nel caso in cui un reddito di fonte estera concorra alla formazione del reddito complessivo del contribuente italiano, per le imposte pagate a titolo definitivo sul reddito estero, lo Stato italiano deve riconoscere un credito pari all’imposta pagata all’estero.

Purtroppo, nel nostro ordinamento c’è una falla tecnica che non riconosce il credito per questa tipologia di reddito in quanto attualmente il dividendo viene tassato mediante un’imposta sostitutiva del 26% e quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo (IRPEF). Il meccanismo individuato dal legislatore italiano per eliminare la doppia imposizione non risulta di fatto operativo.

Doppia tassazione dividendi: cosa dice la Sentenza della Cassazione n. 25698/2022

La sentenza della Cassazione n. 25698 pubblicata il 01/09/2022 ha ad oggetto la distribuzione di un dividendo di fonte americana (U.S.A.) percepito da un contribuente italiano soggetto a doppia imposizione.

L’Italia con la Legge del 3 marzo 2009 n. 20 ha pubblicato la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo d’intesa firmato a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

La convenzione citata, all’articolo 23 paragrafo 3, prevede che l’Italia debba negare il riconoscimento di qualsivoglia genere di credito d’imposta per le imposte pagate in U.S.A. ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana

In Italia non è di fatto possibile scegliere se assoggettare o meno un dividendo di fonte estera a ritenuta d’imposta oppure ad aliquota IRPEF progressiva facendo quindi concorrere il dividendo alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Il contribuente è quindi obbligato dal sistema fiscale italiano ad assoggettare tale reddito ad imposta sostitutiva.

I giudici di legittimità sono quindi intervenuti su questo punto arrivando alla conclusione che nel caso i redditi siano soggetti ad imposta sostitutiva non su richiesta del beneficiario (contribuente) ma obbligatoriamente, deve essere riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero.

Sentenza di merito del 11 aprile 2024 n. 68/1/2024

Dopo quasi due anni di silenzio giurisprudenziale, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena rompe il silenzio e riapre al dialogo, è la prima sentenza di merito a recepire tali principi.

I giudici senesi hanno ad oggetto una controversia nei rapporti con la Germania, Paese che ha una convenzione simile a quella statunitense e nell’ottica di eliminare la doppia imposizione i giudici di merito richiamano la sentenza della Cassazione e ribadiscono che qualora l’assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile.

I giudici continuano specificando che poiché non esiste un meccanismo tecnico all’interno della dichiarazione dei redditi per il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero con riferimento ai dividendi di fonte estera, il contribuente dovrà presentare apposita istanza di rimborso.

Come recuperare la doppia tassazione sui dividendi

I giudici senesi hanno aperto la strada per il recupero della tassazione, per recuperare la doppia tassazione si dovrà procedere ad un calcolo per individuare la percentuale di tassazione complessivamente subita e di conseguenza per stabilire l’importo da richiedere all’amministrazione finanziaria italiana.

Occorre dimostrare la percentuale di tassazione subita alla fonte nello Stato estero anche in virtù dell’applicazione di apposite convenzioni contro le doppie imposizioni. A tale importo va sommato la tassazione a titolo definitivo operata in sede di dichiarazione italiana, in regime dichiarativo, o di trattenuta esercitata dall’intermediario locale nel caso di regime di risparmio amministrato. L’importo da recuperare sarà pari alla differenza tra percentuale complessivamente subita sul valore lordo del dividendo e il 26% attualmente stabilito come imposta sostitutiva in Italia.

Occorre a questo punto richiedere l’importo a rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria italiana mediante un’istanza di rimborso.

Come presentare istanza di rimborso per la doppia tassazione

L’istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

L’istanza di rimborso in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l’indicazione dell’importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

Le richieste di rimborso di imposte dirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC o posta ordinaria, utilizzando i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

Generalmente l’istanza di rimborso va presentata entro 48 mesi dal versamento delle imposte per le quali si richiede il rimborso.

L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

Richiesta dell’istanza di rimborso: come possiamo aiutarti

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Richiedi una consulenza nel caso tu abbia necessità di supporto per ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla giurisprudenza citata nel presente articolo.

Per richiederla scrivici a edu.fiscale@alpha4all.it

Sul tema dela doppia tassazione, leggi anche il nostro articolo sul form 836.

Riferimenti normativi

Sentenza di Corte di Cassazione n. 25698 del 01/09/2022.

Sentenza dell’11 aprile 2024 n. 68/1/2024 Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena.

Articolo 165 del TUIR.

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra Governo della Repubblica italiana e Governo degli Stati Uniti d’America – legge 3 marzo 2009 n. 20.

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