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Cos’è l’IVAFE e quando va pagata?

Aprendo un conto estero o un conto trading con broker estero, si è sempre in dubbio su come essere in regola con il fisco. 

Ecco allora come comportarsi con l’IVAFE, ovvero l’imposta sul valore delle attività finanziarie che si detengono all’estero, cos’è e quando va versata.

Cos’è l’IVAFE?

L’IVAFE è l’imposta che i cittadini italiani residenti in Italia pagano sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Questa imposta è da pagare all’Agenzia delle Entrate nel caso si sia intestatari di conti correnti esteri, libretti di risparmio o altre attività finanziarie.

L’IVAFE è un’imposta dovuta nel caso in cui si detengano:

  1. Conti correnti e libretti di risparmio all’estero.
  2. Attività finanziarie all’estero.

Quando si paga l’IVAFE sui conto correnti esteri?

Infatti, chi possiede un libretto di risparmio o un conto corrente con sede all’estero con valore medio di giacenza superiore a 5.000 euro, sarà chiamato a pagare 34,20 euro per ciascun rapporto in essere.

L’IVAFE non è quindi dovuta in caso il valore medio annuo di giacenza sia inferiore a 5.000 euro.

Il valore viene calcolato sommando i saldi giornalieri, che andranno poi divisi per il numero di giorni in cui il rapporto è stato attivo nel corso dell’anno in oggetto.

Nel caso in cui si possiedano diversi conti correnti o libretti, anche presso lo stesso intermediario finanziario estero, sarà necessario ripetere l’operazione per ognuno di essi.

In caso di conti cointestati, andrà valutata la giacenza media di ogni rapporto a seconda della quota di detenzione, per il periodo in oggetto.

Per avere un quadro completo sarà in ultimo necessario sommare le giacenze medie, ad eccezione di quelle di conti con giacenza negativa.

Quando si paga l’IVAFE sulle attività finanziarie estere?

Allo stesso modo dei conti correnti, anche numerose attività finanziarie sono soggette al pagamento dell’IVAFE. È questo il caso di:

  • Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti.
  • Obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr).
  • Valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti.
  • Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.
  • Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato.
  • Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.
  • Diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati.
  • Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  • Attività finanziarie detenute in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti. 
  • Stock option, che sono soggette all’imposta solo in caso siano cedibili.

Sono soggette all’imposta le attività che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano invece le attività finanziarie detenute all’estero rimpatriate.

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

IVAFE su azioni, obbligazioni e strumenti finanziari

Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.

A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.

Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.

Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Fonte: L.161 del 30/10/2014; CIRC. 28/E del 02/07/2012

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