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NFT e Fisco: tutto quello da sapere sull’argomento

C’è sicuramente un termine con cui prima o poi anche tu farai amicizia nel corso dei prossimi anni e questo è proprio NFT o non fungible token.

Da quando gli NFT sono diventati sinonimo di compravendita di arte digitale, il termine è stato sdoganato da appassionati e non, facendo il giro del mondo sui canali più disparati. 

Dal punto di vista fiscale gli NFT vanno trattati in maniera particolare ed in tuo aiuto, in questo caso, arriviamo noi con una lunga guida sull’argomento.

Cos’è un “Non Fungible Token”?

L’NFT è uno strumento che offre una nuova possibilità a chiunque: certificare l’unicità ed il possesso di un opera digitale, indicandone anche la rarità. Questo strumento ha letteralmente fatto nascere un mercato parallelo in cui, nonostante in Italia ci sia parecchia incertezza dal punto di vista fiscale, si denota una crescita importante.

Ora provo a spiegarti in maniera semplice cosa sono gli NFT.

Con il termine NFT si definisce un non fungible token (o gettone non fungibile) ovvero un oggetto digitale che è legato a doppio filo con il mondo della blockchain, la stessa delle criptovalute. I gettoni in questione sono unità crittografiche particolarmente complicate capaci di garantire, attraverso il possesso e la sopracitata blockchain, la proprietà di un file.

nft blockchain

All’interno dell’NFT è presente uno smart contract (un vero e proprio programma) il cui scopo è molto semplice: associare ad un prodotto digitale il suo legittimo proprietario.

Mentre puoi intuire facilmente lo scopo dello smart contract, non puoi fare altrettanto con il suo sistema di funzionamento. Il codice deI programma viene eseguito sulla blockchain ed ha il compito di tenere traccia della sequenza di numeri (ovvero l’hash) necessari per identificare il certificato di proprietà (in questo caso il gettone/token).

nft digital art esempio
Questo potrebbe essere un’esempio di ciò il cui possesso viene registrato attraverso NFT

La combinazione di questi elementi porta a questo risultato: finalmente, su internet è possibile associare in maniera comprensibile un prodotto digitale a creatore e proprietario, dando a quest’ultimo i diritti di sfruttamento.

Questi tre elementi rappresentano le basi fondanti di un mercato dell’arte digitale.
Dopo decenni di caos è possibile finalmente negoziare un bene non materiale sfruttando gli NFT per certificare l’effettiva proprietà di un file; una vera e propria rivoluzione per il settore dei creativi (e non). 

Aspetti giuridici e tributari degli NFT

nft legge martello tribunale

Se hai seguito la descrizione fino a qui ti sarai sicuramente chiesto quanto sia difficile inquadrare il mondo degli NFT dal punto di vista giuridico e tributario.

In Italia a mancare è ancora una normativa specifica, destinata a regolare tale tipologia di scambi immateriali. In questo caso l’unica cosa che si può fare è provare ad utilizzare la disciplina ordinaria per provare ad analizzare la situazione. 

In questo caso ciò che devi prendere come riferimento è la disciplina dei diritti d’autore. 

Quando l’autore (o possessore) di un opera digitale vende il suo prodotto ad un acquirente (o utilizzatore del diritto), lo scambio assume la forma di una cessione di opera d’ingegno. Quest’ultima risulta rilevante ai fini del reddito di chi la vende a prescindere dal mezzo (criptovaluta o denaro) con cui la transazione viene effettuata.

Dal punto di vista tributario la situazione è leggermente diversa ma non mancano considerazioni importanti da fare: la più importante è senza dubbio il concetto di “acquisto di un NFT” e tutto il suo sommerso giuridico.

NFT certificato

L’NFT, ovvero il certificato in grado di garantire l’autenticità di un’opera, può essere emesso dall’artista nello stesso momento in cui l’opera viene effettivamente creata in maniera non dissimile da una firma.
La firma rende l’opera negoziabile con il carattere dell’esclusività e dell’unicità.

Chi acquista l’NFT, quindi, è l’unico ad avere i diritti di utilizzo di tale opera ed il contratto che si instaura poi tra creatore e compratore è di fiducia: il compratore, infatti, deve confidare che l’artista non riproponga la stessa creazione ad altri compratori per mantenere il carattere unico di ciò che ha acquistato. 

Fisco e NFT dal lato del venditore e del compratore

NFT accordo tra venditore compratore con stretta di mani

Spiegarti la fiscalità collegata agli NFT è una missione ardua ma non impossibile.
Per poterlo fare con cognizione di causa è necessario capire quali sono i fattori da valutare attraverso cui si possono dedurre le posizioni fiscali (come, ad esempio, il regime dichiarativo) di autore e compratore (le due figure che sono rientrano nella compravendita di un NFT).

In specifiche situazioni il venditore di un NFT non deve pagare le tasse mentre l’acquirente deve, a volte la situazione si ribalta, altre volte ancora entrambi devono versare delle imposte all’erario.

I tre fattori da tenere in considerazione per comprendere la posizione fiscale di una figura durante la compravendita di un NFT sono i seguenti:

  • Abitualità: quanto spesso partecipi alla compravendita di NFT? Fai tale attività con cadenza regolare? Se fai ciò quotidianamente potresti essere inquadrato come un professionista del settore, in maniera non dissimile da mercanti d’arte o collezionisti speculativi. 
  • Prevalenza: qual è il rapporto tra il tuo reddito complessivo e il guadagno totalizzato con la compravendita di NFT? Se il guadagno è la parte prevalente del tuo reddito totale, allora c’è il rischio che le operazioni diventino suscettibili alla tassazione.
  • Intenzione: hai acquistato quell’NFT con l’idea di farci molti soldi sopra o no? Se non è presente un evidente intento speculativo il guadagno (o plusvalenza) non ha motivo di venir tassato.

Purtroppo è bene chiarirlo fin da subito: per i tre fattori qui sopra elencati non esistono delle vere e proprie griglie di valutazione in grado di separare l’attività professionale da quella non professionale.

La mancanza di legislazione ad hoc non permette di comprendere in maniera univoca dopo quante operazioni l’attività relativa agli NFT diventa abituale, ne dopo quanti guadagni effettuati questi siano prevalenti sul reddito e così via.

Per questo motivo inquadrare sotto il profilo fiscale le figure che interagiscono con gli NFT è un processo che va ripetuto caso per caso, facendo di volta in volta riferimento ai tre fattori sopracitati.

In base alle combinazioni di abitualità, prevalenza e intenzione puoi essere inquadrato in tre differenti figure.

  • Posizione fiscalmente non rilevante – Collezionista privato d’arte: se partecipi a poche compravendite, queste risultano non abituali, non prevalenti e prive di intenti speculativi, vieni inquadrato come un collezionista privato d’arte che arricchisce la propria collezione di opere non per scopo di lucro. In questo caso le plusvalenze non vengono tassate.
  • Reddito diverso – Collezionista speculatore: se la compravendita di NFT è saltuaria, con intento speculativo ma il reddito non è prevalente allora si parla di collezionista speculatore. In questo caso i guadagni fatti con gli NFT rientrano nei redditi diversi, ovvero quei redditi che derivano da attività commerciali non abituali. A questa figura si applica la tassazione marginale nel quadro RL della dichiarazione dei redditi. Non sono previsti obblighi per contabilità di bilancio, camera di commercio e così via.
  • Reddito d’impresa – Mercante D’arte: se la compravendita di NFT viene fatta in maniera abituale, con intento speculativo e porta ad un reddito prevalente si parla di un attività professionale: quella del mercante d’arte. L’attività in questione produce reddito d’impresa e, pertanto, il mercante d’arte ha l’obbligo di pagare l’IVA. In questo caso è necessario tenere contabilità di bilancio e rispettare gli obblighi delle attività d’impresa.

NFT, opere d’arte e obblighi dichiarativi per compratori

Dal punto di vista fiscale gli NFT non sono considerati opere d’arte.
Questo accade perché un oggetto, per essere considerato opera d’arte, deve essere materiale e deve essere riconducibile ad uno spazio geografico per la conservazione.

In assenza di queste due caratteristiche, quindi, gli NFT bypassano l’obbligo di compilazione del quadro RW all’interno della dichiarazione dei redditi.

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